Sospensione dal lavoro senza retribuzione per il lavoratore inidoneo alla mansione
Con ordinanza del 1° agosto 2025 (testo), il Tribunale di Foggia ha ricordato come, in presenza di un giudizio di “inidoneità permanente alla mansione” da parte del medico competente, il datore di lavoro possa “in pendenza del termine per il ricorso e … nelle more del giudizio innanzi alla commissione medica … sospendere … un lavoratore dal servizio e dallo stipendio”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva sospeso il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione, peraltro “informandolo della possibilità di ricorrere all’azienda sanitaria territorialmente competente” (che aveva poi modificato il giudizio medico, dichiarandone l’idoneità “con limitazioni”).
La condotta datoriale, quindi, è stata ritenuta legittima, posto che “l’inidoneità a svolgere le mansioni dovute contrattualmente determina una impossibilità della prestazione lavorativa” e, dunque, la correlata sospensione dell’obbligo retributivo in capo alla società, ciò anche a prescindere dalla successiva rettifica dell’ATS (posto che, nelle more, non vi era comunque stata alcuna prestazione da parte del dipendente).
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