Il datore di lavoro non è responsabile dell’infortunio causato dalla reazione improvvisa ed imprevedibile di un altro lavoratore

Con ordinanza del 15 giugno 2026 (testo), la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità datoriale in caso di infortunio determinato da una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento”.

Nel caso di specie, durante la pausa pranzo, un lavoratore era stato inavvertitamente colpito da una pallonata (da parte di colleghi che stavano giocando a pallone negli spazi aziendali) ed aveva reagito lanciando una bottiglia verso uno dei colleghi, ferendolo gravemente.

Confermando le pronunce di primo grado e in appello, il cd. “rischio elettivo” – pacificamente riscontrato negli eventi intercorsi – esclude integralmente la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., posto che l’evento “in nessun modo può leggersi quale realizzazione del rischio oggetto delle norme di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori”. 

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