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Anche se la contestazione disciplinare non cita espressamente le previsioni del CCNL in materia di recidiva, ciò che rileva è la qualificazione giuridica del fatto contestato
Con ordinanza dell’8 aprile 2026 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato che l’indicazione dei precedenti disciplinari del dipendente nella lettera di contestazione è sufficiente per la configurabilità della recidiva di cui al CCNL.
Ribaltando gli esiti dei giudizi precedenti, il mancato richiamo espresso della previsione collettiva (che – in caso di recidiva – avrebbe consentito il licenziamento del lavoratore) è stato ritenuto non decisivo, posto che al giudice compete “la qualificazione giuridica del fatto contestato”.
Il medesimo principio sarebbe poi applicabile anche nella diversa ipotesi di “erronea indicazione delle … disposizioni” del CCNL,dovendosi sempre dare prevalenza al “fatto nei suoi elementi materiali”.