La procedura ex art. 9 CCNL Metalmeccanici ha funzione di “controllo esterno” sulle scelte datoriali
Con pronuncia del 4 marzo 2026 (testo), il Tribunale di Verona conferma che la procedura di informazione ex art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica ha “natura autonoma”: pertanto, è “antisindacale” la condotta del datore di lavoro che non la esperisca (o la esperisca solo formalmente, ma senza un effettivo confronto sindacale) prima di una procedura di licenziamento collettivo.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva invero effettuato l’informativa ai sensi del CCNL, ma la comunicazione è stata ritenuta “del tutto vaga e generica”, peraltro quando “la decisione … era stata già presa”: pertanto, alle organizzazioni sindacali non erano stati lasciati “spazi di confronto su possibili soluzioni alternative” (ciò anche in ragione delle distoniche informazioni – fornite due mesi prima – in sede di bilancio e della mancata partecipazione datoriale ad un tavolo di confronto a livello regionale).
Ancora, si ribadisce la “funzione [della procedura di cui al CCNL] di controllo esterno sulle scelte datoriali”, tale per cui il successivo esperimento della procedura ex L. 223/91 e l’eventuale confronto sindacale in tale sede non possono sanare le predette carenze della procedura contrattuale.
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