Con ordinanza del 2 ottobre 2025 (testo), la Corte di cassazione ha confermato che l’interesse del sindacato ad agire ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori “non può certo negarsi” solo sulla base della proposizione del ricorso a distanza di alcuni mesi dalla condotta che si ritiene antisindacale.
In particolare, l’azione in esame tutela interessi “ontologicamente e funzionalmente diversi da quelli propri dei singoli lavoratori” e l’attualità della condotta va valutata in base al “perdurare dei suoi effetti” (e non, dunque, in base alla tempestività – o meno – dell’azione).