Il lavoratore può godere di “permessi studio” per le università telematiche solo ove i corsi possano essere seguiti esclusivamente durante l’orario di lavoro

Con sentenza dell’11 settembre 2025 (testo), la Corte di Cassazione ha statuito che, alla luce del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per usufruire dei permessi per “motivi di studio”, il lavoratore deve dare “prova … di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.

In particolare, accogliendo il ricorso dell’amministrazione di appartenenza, la pronuncia ha rilevato che, laddove si tratti di corsi di università telematiche che consentono anche la partecipazione in “modalità asincrona”, il diritto si configura solo se la partecipazione al corso è possibile esclusivamente in una fascia oraria coincidente con l’orario di lavoro (posto che, per l’appunto, il lavoratore “potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro”).

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