In assenza di convalida delle dimissioni durante il periodo protetto, la lavoratrice non ha accesso alla NASpI

Con pronuncia n. 6979 del 24 marzo 2026 (testo), la Cassazione ribadisce che, in difetto di dimissioni validamente convalidate, il recesso della lavoratrice non produce l’effetto della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non sorge il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. 

Riformando la sentenza di appello, i giudici hanno ritenuto non rilevante – in quanto “fattore neutro” – il fatto che il periodo protetto fosse successivamente trascorso, posto che il legislatore “ha inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà del dipendente al momento delle dimissioni”.

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