La sanzione in caso di erogazione della retribuzione in contanti si applica a ciascun pagamento effettuato dal datore di lavoro

Con sentenza del 20 marzo 2026 (testo), la Corte di Cassazione ha ricordato che, nell’ipotesi di pagamento in contanti del trattamento retributivo, le sanzioni di legge (di cui all’art. 1, co. 913, L. 27 dicembre 2017, n. 205) si applicano con riferimento a ciascuna erogazione effettuata (nel caso di specie, con cadenza settimanale). 

In particolare, si è affermato che lo scopo della normativa è “quello di rendere tracciabile ogni pagamento, con la conseguenza che ogni dazione costituisce illecito”: pertanto, non può applicarsi il cd. cumulo giuridico, “non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione bensì più condotte, distinte tra loro (ossia l’erogazione, ogni settimana, di un compenso mediante denaro contante)”.

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