Il datore di lavoro non può rivelare i motivi di assenza dei dipendenti

Con provvedimento del 23 giugno 2025 (testo), il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato per Euro 10.000,00 un datore di lavoro che aveva reso noti, al personale, i motivi di assenza di taluni colleghi. 

In particolare, tali informazioni erano state condivise sia tramite e-mail che mediante affissione – sulla bacheca aziendale – di turni di servizio che riportavano sigle corrispondenti all’assenza (nello specifico, “MAL” per indicare la malattia, “104” per il permesso ex l. 104/1992, “SOSP” per il provvedimento disciplinare di sospensione o “PS” per il permesso sindacale).

Il Garante ha ricordato come “i dati personali dei dipendenti … non possono essere trattati da coloro che, ancorché operino presso l’impresa, non siano autorizzati ad accedere a tali dati, in ragione delle mansioni svolte”. Pertanto, sebbene il datore di lavoro possa legittimamente trattare i dati dei dipendenti – anche relativi alla salute – in funzione del rapporto di lavoro, egli dovrà però “rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere …  limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

[Per richieste e approfondimenti, contattare gmatarazzo@gmlegale.it]