Questo sito utilizza cookie in conformità alla policy e cookie che rientrano nella responsabilità di terze parti. Proseguendo nella navigazione acconsenti all’utilizzo di cookie. Maggiori Informazioni
Il patto di prova deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell’esecuzione del rapporto di lavoro
Con ordinanza del 3 aprile 2025 (testo), la Corte di Cassazione ha ricordato che, per il patto di assunzione in prova, è richiesta la forma scritta “ad substantiam e … tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie”.
Nel caso di specie, la Corte ha ricordato come sia ammissibile “solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto”: pertanto, nel caso in cui vi sia un patto di prova sottoscritto successivamente (nello specifico, un “atto firmato ma privo di data certa anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto”), il rapporto deve intendersi come “costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato”.