La conciliazione sindacale non può essere sottoscritta presso la sede aziendale
Con ordinanza dell’8 aprile 2025 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato che “la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale”, non essendo quest’ultima idonea a “garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.
Si tratta di una statuizione che desta alcune perplessità, posto che è la stessa pronuncia a ricordare che “la sottoscrizione dell’accordo presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale” e, pertanto, “la stipula in una sede diversa non produce di per sé un effetto invalidante sulla transazione, se il datore prova che il dipendente ha avuto, grazie all’effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte”. Da ciò dovrebbe, invero, derivare la validità di una conciliazione sindacale anche se sottoscritta in sede aziendale, a condizione che il lavoratore riceva una assistenza effettiva (si pensi, tra le altre, alle tante ipotesi in cui vi è, oltre al sindacalista, anche un legale di fiducia) e sia pienamente consapevole dei contenuti del verbale.
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