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Il lavoratore deve avviare il giudizio entro 60 giorni dal rifiuto o dalla mancata adesione del datore di lavoro alla procedura di conciliazione
Con sentenza del 30 gennaio 2024 (testo), il Tribunale di Foggia ha ribadito che il termine di 60 giorni entro cui il lavoratore è tenuto avviare il giudizio di impugnazione del licenziamento decorre dall’“espresso rifiuto” o, alternativamente, dalla “mancata adesione entro venti giorni” del datore di lavoro alla richiesta di avvalersi della procedura conciliativa ex art. 410 c.p.c.
In particolare, aderendo all’orientamento di legittimità (cfr. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27948), si è ricordato che (i) “dal rifiuto o dal mancato accordo decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l’ulteriore termine sospensivo di venti giorni previsto dall’art. 410, comma 2” e che (ii) ai fini della configurabilità di una “mancata adesione” non sia necessaria alcuna comunicazione all’ITL (oggi IAM) come alla controparte.