Con ordinanza del 3 aprile 2025 (testo), la Corte di Cassazione ha ricordato che, per il patto di assunzione in prova, è richiesta la forma scritta “ad substantiam e … tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie”.
Nel caso di specie, la Corte ha ricordato come sia ammissibile “solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto”: pertanto, nel caso in cui vi sia un patto di prova sottoscritto successivamente (nello specifico, un “atto firmato ma privo di data certa anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto”), il rapporto deve intendersi come “costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato”.