L’INPS riconosce la retroattività della malattia anche in caso di visita ambulatoriale
Con circolare del 4 settembre 2026, n. 92 (testo), l’INPS – “pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico” – ha avallato un’importante interpretazione evolutiva, prevedendo che, anche in caso di visita ambulatoriale (e non solo, come in precedenza, solo per la visita domiciliare), possa essere riconosciuto il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
Come per la visita domiciliare, la retrodatazione del certificato è quindi ammessa: (i) se vi è la formulazione “dichiara di essere ammalato dal …”, (ii) se la giornata precedente non è festiva infrasettimanale e/o non cade di sabato o di domenica e (iii) se la data indicata non è anteriore di oltre un giorno (caso in cui, invece, ai fini INPS il certificato “decorre” dall’emissione e non retroagisce).
Si tratta di un’interpretazione che tiene conto dell’attuale contesto sociosanitario italiano e della diminuzione del numero di medici, che mira a garantire un’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio nazionale.
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