Con sentenza del 27 ottobre 2025 (testo), il Tribunale di Roma ha riconosciuto, nell’ambito di un contratto individuale di apprendistato professionalizzante, la legittimità di una clausola accessoria che preveda che “in caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo … il lavoratore è tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata”.
Secondo il Giudice, si tratta di una previsione “di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile” e la “meritevolezza dell’interesse del datore di lavoro è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dall’azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni”.
Nel caso di specie, peraltro, il datore di lavoro non aveva mai potuto usufruire del “contributo lavorativo effettivo” dei lavoratori interessati, in quanto sino alle dimissioni erano stati “impegnati interamente nella formazione”: ne è conseguita la condanna del lavoratore al rimborso delle spese di formazione.